Imprese

Nuove Regole UE sul Greenwashing: Cosa Cambia dal 27 Settembre 2026

Immagine rappresentativa delle nuove regole sul greenwashing

In Breve

Cosa prevede la nuova normativa sul greenwashing?
La nuova normativa richiede chiarezza nelle affermazioni ambientali e vieta pratiche ingannevoli.
Quando entreranno in vigore le nuove regole?
Le nuove regole entreranno in vigore il 27 settembre 2026.
Quali sanzioni possono essere applicate per violazioni?
Le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo.

Il 27 settembre 2026 segnerà una data cruciale per la comunicazione ambientale in Europa, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2024/825. Queste regole, recepite in Italia dal decreto legislativo 30/2026, mirano a combattere il fenomeno del greenwashing, fornendo linee guida più chiare per le affermazioni ambientali dei prodotti.

Una delle principali novità riguarda la necessità di specificare chiaramente le caratteristiche ambientali di un prodotto. In particolare, le aziende dovranno indicare quale aspetto del prodotto è sostenibile, a quale parte del prodotto si riferisce e quali evidenze supportano tale affermazione. Inoltre, la normativa prevede un rafforzamento delle informazioni relative alla durabilità e alla riparabilità dei beni.

Tra le pratiche vietate ci sono le etichette di sostenibilità non certificate, le affermazioni generiche non dimostrate e i claim che estendono erroneamente i benefici dichiarati a tutto il prodotto quando riguardano solo un aspetto specifico. È importante notare che non sarà più possibile dichiarare un impatto climatico neutro, ridotto o positivo basato esclusivamente sulla compensazione delle emissioni.

Le nuove regole stabiliscono anche che non si possono presentare come distintive caratteristiche che sono già obbligatorie per legge per tutti i prodotti di una categoria. Inoltre, le comunicazioni ingannevoli riguardanti la durata, la riparabilità e gli aggiornamenti software saranno considerate scorrette. Le promesse su prestazioni ambientali future dovranno essere supportate da impegni verificabili e da piani dettagliati e realistici.

Queste disposizioni si applicheranno a tutte le imprese che promuovono o vendono beni e servizi ai consumatori, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni. Le informazioni da comunicare riguarderanno anche dettagli apparentemente minori, come le indicazioni sulle confezioni, i simboli e i nomi dei prodotti, oltre ai contenuti online.

Per adeguarsi a queste nuove normative, le aziende dovranno verificare la conformità dei messaggi ambientali già in uso e dei materiali in preparazione, assicurandosi che siano precisi e documentati. È consigliabile che questa revisione avvenga prima dell’approvazione di nuove campagne pubblicitarie, confezioni e siti web.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato avrà il compito di monitorare le pratiche commerciali scorrette, con la possibilità di vietare pratiche ingannevoli e di applicare sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 10 milioni di euro, con un limite massimo pari al 4% del fatturato annuo per le violazioni transnazionali.

Le comunicazioni ingannevoli possono essere impugnate da consumatori e associazioni di categoria davanti ai giudici, che possono ordinare la cessazione delle pratiche scorrette e richiedere risarcimenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, oltre al rischio di danni reputazionali per le aziende coinvolte.

Infine, l’impatto economico delle nuove regole varierà a seconda del numero di prodotti, dei canali di vendita e delle affermazioni ambientali utilizzate. Alcune aziende potrebbero dover semplicemente correggere messaggi specifici, mentre altre potrebbero necessitare di una revisione completa del packaging, dei materiali commerciali e delle procedure interne. È quindi consigliabile affrontare questi costi prima dell’entrata in vigore delle nuove normative per evitare complessità e oneri maggiori.

redazione

Redazione e analisi sui mercati dell energia.

Tutti gli articoli ->

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *